STATUTO
ARTICOLO 1. Costituzione
È costituita l’Associazione denominata “Dignità e lavoro”, di seguito semplicemente Associazione.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L‘Associazione fissa la propria sede in Brescia. L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2. Oggetto e scopo
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale nell’ambito del territorio della Provincia di Brescia.
In particolare, l’Associazione si prefigge di proporre e sostenere iniziative e progetti attraverso i quali aiutare persone in situazione di difficoltà economica, offrendogli, nel contempo, opportunità di impegno e di lavoro.
L’Associazione a tal fine si propone di:
i) fornire una concreta risposta ai nuclei familiari, ai giovani e ai lavoratori che si trovano in situazioni di difficoltà conseguenti alla perdita o alla mancanza di lavoro e non risultano protetti da ammortizzatori e/o tutele sociali;
ii) costruire una rete di solidarietà umana e fra Enti capace di intercettare, raggiungere, assistere e
accompagnare le persone che si trovano in situazioni di difficoltà;
iii) favorire ogni iniziativa, anche attraverso l’organizzazione e la gestione di progetti specifici e mirati alle
persone in difficoltà, che consenta l’incremento dell’occupazione delle stesse;
iv) promuovere e gestire corsi di formazione tirocini e stage al fine di favorire l’occupazione e/o il
reinserimento nel mondo del lavoro di persone in difficoltà;
v) intercettare i bisogni sul territorio bresciano, anche attraverso il monitoraggio continuo della relativa situazione economica e sociale;
vi) collaborare con altri Enti, pubblici elo privati, che perseguono le medesime finalità;
vii) ogni altra attività ritenuta idonea, opportuna e compatibile con le finalità sopra specificate.
ARTICOLO 3. Ammissione
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e s‘impegnano perla realizzazione delle stesse, inoltrando apposita domanda al Consiglio Direttivo con l’impegno ad osservare lo statuto sociale e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni deve provvedere sulla richiesta di ammissione; decorso il predetto termine la domanda si intende accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l’approvazione dei bilanci.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.
ARTICOLO 4. Perdita della qualità di socio
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti.
Il socio che viola le norme statutarie, non ottempera ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal
Regolamento 0 dalle deliberazioni degli organi sociali, owero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il socio escluso può ricorrere nel termine di trenta giorni al Collegio Arbitrale di cui al presente statuto.
ARTICO LO 5. Organi del Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
ARTICOLO 6. Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo 0, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
L’Assemblea è convocata mediante comunicazione da inviarsi a tutti i soci almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea:
a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
b) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
d) approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
L‘Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e al Segretario a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta.
ARTICOLO 7. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci perla durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all’anno.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dichi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio prowede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 8. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.
Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti 0 funzioni del pr0prio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICO LO 9. Il Vicepresidente ed il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive.
ARTICOLO 10. Risorse economiche
L’Associazione trae le proprie risorse da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti 0 Istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al pr0prio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario,
depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.
La quota 0 il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 11. Bilancio
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all‘approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 12. Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICO LO 13. Collegio Arbitrale
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci otra alcuni di essi e l’Associazione, circa I’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni
ARTICOLO 14. Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e in subordine alla normativa specialistica di settore.